Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge offre una soluzione a un problema che colpisce moltissimi lavoratori. È infatti noto che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.
      Tale prassi deprecabile rappresenta un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto ad una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione.
      Al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro.
      La presente proposta di legge introduce un semplice meccanismo antielusivo consistente nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. I datori di lavoro che siano titolari di partita IVA, dalle società quotate alle imprese individuali, potranno servirsi del proprio istituto bancario o degli uffici postali per effettuare il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori. La scelta del sistema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente oppure per l'emissione di un assegno oppure

 

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per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale. La pluralità di modalità di pagamento consente di non rendere obbligatoria, per il lavoratore, l'apertura di un conto corrente bancario o postale. Si stabilisce che la firma della busta paga non fa prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
      Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, comunica obbligatoriamente al centro per l'impiego competente gli estremi dell'istituto bancario o postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme poste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La comunicazione, per evitare di addossare nuovi carichi burocratici ai datori di lavoro, sarà inserita nello stesso modulo che i datori di lavoro inviano obbligatoriamente al centro per l'impiego quando compiono nuove assunzioni. La modulistica sarà opportunamente modificata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere l'effettuazione corretta della comunicazione, che potrà essere inviata anche telematicamente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
      Allo stesso modo l'ordine di pagamento potrà essere annullato solo con trasmissione all'istituto bancario o all'ufficio postale di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, resa utilizzando il modulo per le dimissioni predisposto ai sensi delle disposizioni in materia recentemente introdotte dal disegno di legge atto Senato n. 1695, approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 25 settembre 2007, e in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. È fatto salvo l'obbligo di effettuare al lavoratore tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
      La presente proposta di legge prevede la stipula di una convenzione tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa che individui gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l'importante clausola che ciò non determini nuovi oneri per le imprese e i lavoratori. A titolo esemplificativo si potrà fare ricorso ai tanti servizi che già oggi offrono i conti correnti per le imprese (ad esempio, bonifico domestico, servizio di incasso diretto dei redditi «rapporti interbancari diretti» (RID) eccetera), oppure potranno esserne proposti di nuovi. La convenzione dovrà essere sottoscritta obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      La presente proposta di legge esclude dagli obblighi che essa introduce tutti i datori di lavoro che non sono possessori di partita IVA, i quali spesso non sono neppure titolari di un conto corrente. In questo modo sono esclusi, ad esempio, i rapporti di lavoro domestico, nei quali datori di lavoro sono spesso persone anziane o disabili, oppure i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini, ad esempio per la pulizia delle scale o per la manutenzione del verde condominiale.
      Sono, infine, previste sanzioni per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. Così chi non comunica al centro per l'impiego gli estremi dell'istituto bancario o ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che verificherà se le retribuzioni sono corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, nel qual caso sarà comminata una sanzione amministrativa che varia dal minimo edittale di 5.000 euro al massimo di 50.000 euro.
 

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